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Stralcio da lodo arbitrale Roma, 19 dicembre 2014 n° 83. Risarcimento danni per tardato collaudo

Collegio Arbitrale costituito da:

Prof. Avv. Federico Tedeschini (Presidente) – Ing. Arturo Varzi (Arbitro) – Avv.  Paolo Mazzoli (Arbitro)

Con il terzo quesito della domanda arbitrale l’impresa rivendica il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i maggiori oneri sostenuti e correlati al tardato collaudo dei lavori. Assume, infatti, l’impresa, che nonostante i lavori fossero stati ultimati in data 2 agosto 2006, la S.A. aveva procrastinato le operazioni conclusive del contratto oltre i termini contrattuali, tant’è che:
– il Conto Finale dei Lavori veniva emesso solo in data 20.7.2007 a fronte della pattuizione capitolare (art. 114 di C.S.A.) che prevedeva un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori;
– anche il certificato di Collaudo veniva tardivamente emesso solo in data 9.2.2008, quindi ben oltre i 90 giorni stabiliti all’art. 115 del C.S.A.. Pertanto, in sede di sottoscrizione, l’impresa apponeva appropriata riserva e, confermate preliminarmente tutte quelle avanzate in corso d’opera, rivendicava anche i maggiori oneri correlati alla dilazione delle operazioni di collaudo, quantificati in € 11.396,92.
Il Collegio, all’esito della disamina della documentazione versata in atti, è dell’opinione che la domanda merita accoglimento. Infatti, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio è dell’opinione che “Il ritardo nell’effettuazione del collaudo è fonte di responsabilità risarcitoria per la Committente, la cui entità va limitata alle sole spese generali, in considerazione del fatto che si tratta della fase terminale dell’appalto” (Lodo Roma 25 ottobre 2006 n. 87, in Arch. Giur. OO.PP. 2007, 97 ; lodo Roma 7 luglio 1998 n. 66, in Arch. Giur. OO.PP. 2000, 1185).
Detti oneri sono sostenuti dall’impresa anche per la cura ed il mantenimento del cantiere.
Il Collegio ha accertato che, effettivamente, nel caso di specie, le operazioni di collaudo si sono concluse in data 09.02.2008, con l’emissione del relativo certificato, prodotto in atti.
Dalla data di ultimazione dei lavori (02.08.2006) a quella di emissione del certificato di collaudo sono decorsi 556 giorni, un tempo largamente superiore ai 180 giorni capitolari pattuiti inter partes all’art. 115, con una dilazione di 376 giorni.
In riferimento alla pretesa oggetto di disamina l’Amministrazione Provinciale ha eccepito che:
– i 180 giorni di cui all’art. 115 del C.S.A. definivano il termine ultimo per il pagamento dei lavori a saldo (quinto ed ultimo SAL) e non già il termine per la conclusione delle operazioni di collaudo;
– il collaudo vero e proprio dei lavori fosse in realtà subordinato al completamento della procedura espropriativa che, in forza dell’art. 111 del C.S.A., rientrava nelle competenze dell’impresa che (solo) in data 24.11.2006, a distanza di 90 giorni dalla fine dei lavori, inoltrava lettera interlocutoria alla Provincia in merito al completamento delle suddette attività, a testimonianza, quindi, di un ritardo accumulato dalla medesima impresa.
Le eccezioni della difesa convenuta sono prive di apprezzabile rilievo.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che l’art. 115 del CSA dispone testualmente che: “La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori” e, pertanto, contrariamente all’assunto provinciale, il termine di 180 giorni definisce l’arco temporale in cui avrebbero dovuto concludersi le operazioni di collaudo a decorrere dalla ultimazione dei lavori, e non già il termine per il pagamento della rata di saldo dei lavori.
Non può però affermarsi che l’avvio e la conclusione delle operazioni di collaudo siano state condizionate dalle procedure espropriative poste a carico dell’impresa, considerato che:
– la lettera interlocutoria inoltrata dall’Impresa alla Provincia di YYY in data 20.11.2006 aveva esclusivamente per oggetto l’inoltro – per eventuali osservazioni della S.A. – del fac-simile di lettera da sottoporre alle ditte per la comunicazione delle indennità espropriative e, quindi, per l’assolvimento di una mera regolarizzazione economica nei confronti dei privati interessati. Considerato che, per specifico mandato capitolare (art. 111), l’impresa era anche l’unica legittimata a resistere al giudizio di eventuale opposizione dei terzi privati alla determinazione delle indennità , anche in fase processuale, è logico ritenere che le attività di determinazione e liquidazione delle suddette indennità, quale ultimo step della procedura, potessero protrarsi ben oltre l’ultimazione dei lavori, non potendo essere condizionata, quest’ultima, da adempimenti burocratici-amministrativi o, addirittura, processuali di siffatta natura. Non si ravvisa, pertanto, in suddetta circostanza, alcun inadempimento dell’impresa alle proprie obbligazioni contrattuali;
– lo Stato Finale dei Lavori, quale atto da sottoporre ai controlli di verifica del collaudatore, veniva redatto dalla D.L. solo in data 20.7.2007, a distanza di circa un anno dalla data di ultimazione dei lavori (02.08.2006), in difformità dalle pattuizioni contrattuali che, invero, stabilivano un tempo massimo di tre mesi a decorrere dal suddetto termine di completamento dell’opera;
– la redazione dello Stato finale non era vincolata, a sua volta, a nessuna delle attività espropriative svolte dall’Impresa, come si evince dalla circostanza che nessuno degli allibramenti contabili registrati nel documento de quo è riferibile a dette procedure. Potrebbe eventualmente opinarsi che, nel caso di accertati inadempimenti dell’Impresa in ordine alla corretta individuazione delle suddette indennità espropriative o alla relativa gestione, non sarebbe stato possibile procedere allo svincolo della rata di saldo e/o delle ritenute a garanzia che restava comunque subordinato all’approvazione del Conto Finale e del Certificato di Collaudo da parte della Stazione Appaltante. Posto quanto sopra, in pendenza della definizione delle indennità di esproprio, la D.L poteva e doveva procedere alla redazione dello Stato Finale dei Lavori, salvo subordinare la relativa approvazione e liquidazione (da parte della Stazione Appaltante) all’esatto adempimento dell’appaltatore in ordine alle indennità espropriative;
– dalla disamina del certificato di collaudo amministrativo si constata lo svolgimento di un’unica visita da parte del professionista incaricato, avvenuta in data 25.01.2008. E’ dunque evidente che, a prescindere dalla determinazione delle indennità di esproprio, il collaudo tecnico-amministrativo veniva avviato dalla S.A. con oltre 15 mesi di ritardo rispetto alle previsioni e non risulta, dagli atti del giudizio, che il medesimo sia stato eventualmente avviato entro i termini stabiliti, salvo poi essere sospeso per incompletezza delle procedure espropriative;
– a fronte della comunicazione dell’impresa, in data 24.11.2006, sulla quantificazione delle indennità di esproprio, l’Amministrazione Provinciale di YYY emetteva il relativo decreto solo in data 10.07.2007 (doc. 36 di produzione attorea) e, pertanto, l’eventuale responsabilità del tardato perfezionamento delle procedure espropriative è da ricondurre, esclusivamente, all’Ente Committente.
All’inadempimento della Stazione Appaltante corrisponde il diritto dell’impresa di ottenere il risarcimento per i maggiori oneri sostenuti. Con riferimento al quantum debeatur la domanda attorea ( € 11.596,92) va però ridimensionata nei limiti di seguito indicati.

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