Le notizie dei media degli ultimi mesi sono disseminate da articoli (di tutte le testate giornalistiche e televisive) che riportano le dichiarazioni delle più alte cariche governative tese ad enfatizzare la semplificazione e lo snellimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato con D. Lgs n° 50/2016 e, a comprova del raggiungimento dei suindicati obiettivi (stabiliti nella legge delega al Governo n. 11/2016) anche il Ministro Delrio ha testualmente affermato che “il vecchio codice constava di 660 articoli, con oltre 1500 commi…” mentre ora si passa “a 217 articoli ” (https://www.youtube.com/watch?v=g3Fa7GVQCEA). In realtà gli articoli sono 220.
E’ sorprendente constatare che il Ministro delle Infrastrutture ignori che, in realtà, il Codice degli appalti appena abrogato (D. Lgs n. 163/2006) non era costituito da 660 articoli ma da un numero assai inferiore che non si discosta molto dal numero di articoli del “rivoluzionario” codice pubblicato in gazzetta il 18 aprile scorso.
Infatti, il codice di cui al D. Lgs 163/2006 (cd Codice De Lise) è costituito, nella sua originaria emanazione, da 257 articoli che, a seguito delle successive modifiche ed integrazioni con articoli recanti numerazioni preesistenti contrassegnate da suffissi tipo bis-ter-quater, sono aumentati a 273.
Non si comprende, quindi, per quale ragione il Ministro e, di conseguenza, imedia, continuino a diffondere notizie assai lontane dal vero.
Si potrebbe ipotizzare che il Ministro Delrio abbia eventualmente confuso il “vecchio Codice” con l’intero corpo normativo in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e, quindi, abbia implicitamente incorporato nel “codice De Lise” anche la parte attuativa che, invero, era regolamentata dal D.P.R. n° 207/2010. Infatti, essendo quest’ultimo costituito da 359 articoli, potrebbe in apparenza essere giustificato l’errore che si cela dietro l’enfatizzata dichiarazione dei 660 articoli che, in realtà, sono 632 (= 273 + 359).
Ma anche in questa ipotesi l’euforia ministeriale sulla centrata “semplificazione” e/o “snellimento” è destinata ad essere piuttosto ridimensionata, considerato che una ponderata comparazione tra vecchio e nuovo codice dovrebbe essere effettuata tenendo conto anche della parte attuativa di quest’ultimo che, invero, non ha ancora visto la luce e, per la disciplina ora regolamentata dal D.P.R. n° 207/2010, è affidata alle linee guida (ancora) in fase di emanazione a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) presieduta da Cantone.
Allo stato delle cose, sembra invece doversi affermare che – contrariamente a quanto sinora enfatizzato – la dieta dimagrante prescritta dalla legge delega al Governo n° 11/2016 (art. 1.1 let. d) per la razionalizzazione ed il radicale snellimento del “corpo” normativo in materia di contratti pubblici, servizi e forniture, non sembra avere funzionato, considerato che il testo riformato ed i correlati provvedimenti attuativi (circa 50, ancora da emanare) si appalesa decisamente più “pesante” rispetto ai contenuti del D. Lgs 163/2006 (cd Codice De Lise) appena abrogato e al DPR 207/2010 che sarà progressivamente sostituito dalle citate linee guida.
Infatti, la comparazione attraverso la bilancia testuale rivela, per il nuovo codice, una massa di 112.693 parole a fronte dei 103.617 termini contenuti nel codice De Lise (nella sua originaria versione).
Lo squilibrio permane anche considerando il volume dei caratteri (al netto degli spazi vuoti) pari a 663.754 nella versione riformata e a 602.123 nel decreto n° 163/2006 (nella sua versione originaria).
Pur volendo mettere sui piatti della bilancia il vecchio e nuovo corpo normativo (cioè codici e correlati provvedimenti attuativi) l’ago sembra indicare una pesantezza ancora più accentuata della versione “riformata”.
Infatti, il codice D. Lgs 163/2006 (nella versione abrogata) e il DPR n° 207/2010 constano, rispettivamente, di 103.617 e 114.627 parole, per un volume complessivo di 218.244 termini.
Le prime sette linee guida emanate dall’ANAC, ancora in fase di consultazione pubblica (il termine per le osservazioni scade il 16 maggio 2016) constano di circa 35.000 parole, con una media cadauna di 5.000 termini. Considerato che il nuovo codice sarà costituito da (almeno) 50 provvedimenti attuativi, se ogni provvedimento conterà anche solo l’80% del numero medio di parole sinora computato, il D. Lgs n° 50/2016 sarà “appesantito” con ulteriori 207.000 parole circa (= 35.000 + 43*4.000), per un volume complessivo di circa 320.000 termini ed un innalzamento dell’ obesità al 150% circa di quella criticata in passato.
Lo squilibrio è ancora più accentuato ove si prenda in considerazione il volume dei caratteri (al netto degli spazi vuoti) pari a 1.350.000 circa nel vecchio corpo normativo e a 2.200.000 circa (in proiezione) nella versione riformata.
Senza tenere conto, peraltro, dei decreti correttivi a cui si dovrà fare ricorso per rimediare ai “vuoti” correlati alla affrettata emanazione del nuovo codice e, probabilmente, delle linee guida, di cui già si vocifera negli ambienti di settore.
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