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NUOVO CODICE (DELRIO SBARELLA CON I NUMERI)

CONFUSIONE TRA VECCHIO E NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI? IL MINISTRO DELRIO “SBARELLA” CON I NUMERI!

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Le notizie dei media degli ultimi giorni sono disseminate da articoli (di tutte le testate giornalistiche e televisive) che riportano le dichiarazioni del Ministro Delrio tese ad enfatizzare la semplificazione e lo snellimento del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 3 marzo e, a comprova del raggiungimento dei suindicati obiettivi (stabiliti nella legge delega al Governo n. 11/2016) il medesimo Ministro ha testualmente affermato che “il vecchio codice constava di 660 articoli, con oltre 1500 commi…” mentre ora si passa “a 217 articoli ” (https://www.youtube.com/watch?v=g3Fa7GVQCEA). In realtà gli articoli sono 219.

E’ sorprendente constatare che il Ministro delle Infrastrutture ignori che, in realtà, il Codice degli appalti  ancora vigente (D. Lgs n. 163/2006) che dovrà lasciare il posto a quello esaminato dal CdM – dopo che saranno rilasciati  i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari – non è costituito da 660 articoli ma da un numero assai inferiore che non si discosta molto dal numero di articoli del codice esaminato il 3 marzo.

Infatti, il codice di cui al D. Lgs 163/2006 (cd Codice De Lise) è costituito, nella sua originaria emanazione, da 257 articoli che, a seguito delle successive modifiche ed integrazioni con articoli recanti numerazioni preesistenti  contrassegnate da suffissi tipo bis-ter-quater, sono aumentati a 273.

Non si comprende, quindi, per quale ragione il Ministro e, di conseguenza, i media, continuino a diffondere notizie assai lontane dal vero.

Si potrebbe ipotizzare che il Ministro Delrio abbia eventualmente confuso il “vecchio Codice” (tuttora vigente) con l’intero corpo normativo in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e, quindi, abbia implicitamente incorporato nel “codice De Lise” anche la parte attuativa che, invero, è regolamentata dal D.P.R. n° 207/2010. Infatti, essendo quest’ultimo costituito da 359 articoli, potrebbe in apparenza essere giustificato l’errore che si cela dietro l’enfatizzata dichiarazione dei 660 articoli che, in realtà, sono 632 (= 273 + 359).

Ma anche in questa ipotesi l’euforia ministeriale sulla centrata “semplificazione” e/o “snellimento”  è destinata ad essere piuttosto ridimensionata, considerato che una  ponderata comparazione numerica (in termini di articoli contenuti) tra vecchio e nuovo codice dovrebbe essere effettuata tenendo conto anche della parte attuativa di quest’ultimo che, invero, non ha ancora visto la luce e, per la disciplina ora regolamentata dal D.P.R. n° 207/2010, è affidata alle linee guida (ancora) da emanare a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  presieduta da Cantone, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Allo stato delle cose, l’esame comparativo tra vecchio e nuovo codice – singolarmente considerati – consente  piuttosto di affermare che quest’ultimo è testualmente più “obeso”, pur computando un numero di articoli inferiori. Per approfondimenti sul punto si rinvia ad  altro articolo pubblicato in questo sito.

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