Collegio Arbitrale costituito da:
Prof. Avv. Giovanni Verde (Presidente) – Ing. Arturo Varzi (Arbitro) – Ing. Cesare Cosentino (Arbitro)
3 – Proprio perché premessa ineludibile è che si debba tenere fermo il prezzo con riferimento all’art. 1 dell’elenco prezzi, è da esaminare nel merito il terzo quesito posto dall’impresa, secondo il quale tale voce di prezzo espressamente contempla solo il “carico del materiale sul mezzo di trasporto” e non il magistero afferente “il trasporto a discarica”, per il quale il contratto prevede, a parte, un separato compenso.
La Regione obietta che l’impresa non ha portato il materiale a una discarica pubblica nel rigoroso rispetto della normativa anche secondaria in ordine allo smaltimento degli inerti, ma ha invece trasportato il materiale presso un complesso industriale che lo ha così potuto utilizzare per le proprie lavorazioni (e la circostanza in parte è ammessa dalla stessa impresa ed in parte risulta confermata dalla assunta prova testimoniale). Si finisce, in tal modo, con l’adombrare che l’impresa XXX abbia perfino tratto un utile dall’operazione, che si sarebbe risolta nella commercializzazione degli inerti estratti.
Al riguardo il Collegio osserva che la direzione lavori non ha dato alcuna disposizione in ordine alle modalità di smaltimento del materiale di risulta dalla escavazione. Anzi, va sottolineato che con raccomandata A.R. del 28 gennaio 2003, l’impresa aveva espressamente richiesto alla D.L. l’emissione degli stati di avanzamento con allibramento contabile (anche) del trasporto a rifiuto del materiale di scavo e che in data 7 febbraio 2003 i tecnici incaricati della sorveglianza avevano prospettato che tale materiale (oramai già trasportato altrove) avrebbe potuto essere destinato a ripascimento della costa, così formulando un’ipotesi di attività non prevista in progetto (e in contratto) e per la quale mancava qualsiasi indicazione precettiva della stazione appaltante. Tanto vero che, avendo l’impresa, con nota del 28 febbraio 2003, ribadito la mancanza di disposizioni in ordine al trasporto del materiale, la D.L. continuava a non impartire direttive, limitandosi, ancora nella replica alle riserve apposte in data 10 giugno 2003, a segnalare che l’appaltatrice aveva malamente trasportato il materiale “presso le aree di stoccaggio dell’impresa WWW”, così violando la normativa regionale (in questa data confermando di non aver dato disposizioni in ordine al trasporto del materiale di scavo); tralasciando, così, di impartire eventuali istruzioni dirette a sospendere le lavorazioni, comprese le attività di scavo (e di trasporto a rifiuto) che proseguivano ulteriormente per ingenti volumi, come emerso dall’atto di diffida e messa in mora notificato dall’impresa e dalla contabilità finale dei lavori redatta dagli stessi organi tecnici preposti alla sorveglianza dei lavori che, ancora, con ordine di servizio n° 1 del 22.09.2003 ingiungevano la ripresa delle attività lavorative restando implicitamente incluse, nelle medesime, gli scavi di progetto relativi al tratto fluviale compreso tra le sez. 43-45.
Tanto premesso, si osserva ancora che, fermo restando che il trasporto non è stato previsto dal prezzo-base afferente lo scavo di sbancamento preso in considerazione dalla Regione per unità di lavorazione, è evidente che, in mancanza di specifiche previsioni progettuali e/o disposizioni in corso d’opera circa l’utilizzazione del materiale di sterro, questo dovesse essere trasportato altrove. E proprio in tal senso va letto l’art. 19 del Capitolato speciale che stabilisce, nell’ipotesi di inutilizzabilità o inidoneità delle materie provenienti dagli scavi, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, che dette materie debbano essere portate “…a rifiuto fuori della sede del cantiere a pubblici discarichi o su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese” e, quindi, la previsione che se all’interno dello stesso cantiere non è possibile attuare l’ autoconsumo del materiale di scavo quest’ultimo viene automaticamente classificato come rifiuto da portare a discarica.
La mancanza di una espressa previsione circa il riutilizzo nell’area di cantiere del materiale di scavo è stata peraltro riconfermata dalla medesima D.L. ai componenti tecnici del Collegio, nel corso della visita di ispezione dei luoghi del 18 maggio 2005 ( cfr. verbale, pag. 2, terzultimo rigo) ove, con riferimento alla presenza dei massi, è stato affermato che “…il materiale pietroso accumulato in diverse aree del cantiere non potrebbe essere computato tra gli scavi a sezione aperta perché avrebbe dovuto essere portato via dal letto del fiume, come la rimanente parte terrosa”
Né vale obiettare che l’impresa non ha rispettato la normativa regionale in tema di trasporto e smaltimento del materiale di risulta. Tale comportamento può essere rilevante ad altri fini (se del caso, per l’irrogazione di sanzioni amministrative), ma non incide sul contenuto dei diritti e degli obblighi contrattuali.
In definitiva, posto che la Regione non ha contestato che il sito prescelto dall’impresa è più vicino rispetto alla più vicina discarica pubblica, così che l’operazione ha finito col realizzare un’economia, e che non ha provato, come sarebbe stato suo onere, che l’impresa ha commercializzato il materiale di risulta ricevendone un corrispettivo (e tanto meno ha quantificato e/o provato la misura del corrispettivo), il Collegio conclusivamente ritiene che il quesito debba essere accolto.
In ordine al quantum va considerato preliminarmente che il contratto prevede uno specifico compenso unitario per il trasporto a rifiuto del materiale di scavo per il quale, agli articoli n. 15 e 16 dell’Elenco Prezzi è espressamente pattuito, rispettivamente, il trasporto a discarica entro 5 km dal cantiere (al prezzo unitario 3,62 euro/mc) e il sovrapprezzo per il trasporto ogni 5 km di eccedenza rispetto ai primi (al prezzo unitario 0,52 euro/mc).
Al riguardo, il Collegio non ha nessun motivo di discostarsi dalla richiesta attorea di compensare tale magistero con i corrispettivi unitari oggetto di un reciproco consenso negoziale nella fase di formazione del vincolo sinallagmatico del contratto.
La pretesa economica rivendicata dalla XXX Costruzioni Srl con il terzo quesito della domanda arbitrale ammonta complessivamente ad euro 582.842,69 corrispondente ai corrispettivi contrattuali per il trasporto a rifiuto applicati ad un volume di scavo di mc. 141.067,60 ove, in particolare, la somma di euro 509.987,35 è determinata dall’applicazione dell’art. 15 di Elenco prezzi e la somma di euro 72.855,34 è determinata dall’applicazione dell’art. 16 di Elenco Prezzi in considerazione dell’unica frazione di percorrenza di 5 km eccedente i primi 5 (già contemplati all’art. 15) assunta dalla richiedente per una distanza complessiva di 10 km tra il luogo di destinazione delle materie di risulta ed il cantiere.
Posto che i conteggi dell’impresa non appaiono esatti a causa di lievi errori di arrotondamenti determinati dalle modalità di calcolo seguite attraverso una prima quantificazione, nella vecchia valuta (lire), delle somme richieste e la loro successiva riconversione in euro, il Collegio è comunque dell’opinione che il compenso per il trasporto a rifiuto non possa essere riconosciuto all’intero volume di scavo dell’alveo fluviale domandato dall’attrice, ma solo con riferimento alle effettive quantità allontanate dal cantiere dalle quali, evidentemente, debbono essere esclusi i volumi corrispondenti alla componente pietrosa che, per come emerso dagli atti del giudizio ed accertato dagli arbitri nel corso delle ispezioni dei luoghi, è rimasta accumulata in sito.
Il Collegio ritiene di assumere la quantità complessiva di scavi effettuati dalla ditta esecutrice in mc. 141.013,26 così determinata dalla DD.LL. nello stato di consistenza finale dei lavori (redatto nelle more della definizione del presente giudizio) ed espressamente accettata dalla XXX Costruzioni Srl in occasione della ispezione dei luoghi effettuata, in data 18 maggio 2005, dagli Arbitri Ingg. Cosentini e Varzi (Cfr. Verbale del 18.05.2005, pag. 2). Analogamente, il volume dei cumuli di materiale pietroso deve essere quantificato in complessivi mc. 36.156,46 sulla base dei conteggi effettuati dei tecnici preposti dall’Autorità committente e su cui l’attrice ha espressamente affermato di non essere in grado di opporre contestazioni (Cfr. Verbale del 18.05.2005, pag. 3).
La quantità di materiali trasportati a rifiuto viene così determinata in mc. 104.856,80 = mc 141.013,26 – 36.156,46 ; il relativo compenso è quantificabile per i primi 5 km, in applicazione dell’art. 15 di Elenco Prezzi, in euro 379.581,62 = mc. 104.856,80 x 3,62 €/mc e per i successivi 5 km, in base all’art. 16 di E.P., in euro 54.525,54 = mc. 104.856,80 x 0,52 €/mc. Il Collegio non ritiene invece di accogliere l’ulteriore pretesa attorea avanzata nel verbale di ispezione dei luoghi del 19 maggio 2005 (pag. 6) per l’adeguamento del corrispettivo domandato in funzione della reale percorrenza effettuata per il trasporto a rifiuto delle materie di scavo ed accertata dagli Arbitri, nel contraddittorio delle parti, in 23 km a fronte dei 10 km dichiarati nella riserva n° 2 e successivi aggiornamenti. La richiesta va infatti respinta per l’intervenuta decadenza dal diritto dell’impresa di far valere la pretesa integrativa a causa della tardività della medesima che configurerebbe, invero, in un inammissibile ampliamento del petitum
Pertanto il compenso per la prestazione complessiva afferente il trasporto a rifiuto dei materiali di scavo dell’alveo è quantificabile in euro 434.107,16 ( euro 379.581,62 + 54.525,54 ) da assoggettare al ribasso d’asta contrattuale del 10,00%.
Conclusivamente, per il quesito n° 3 della domanda arbitrale, compete all’ attrice la somma netta di euro 390.696,44 = 434.107,16 x (1-0,10) e, tenuto conto della maggiorazione degli oneri di sicurezza nella misura del 1,67741926105 %, la complessiva somma di euro 397.250,06= 390.696,44 x ( 1 + 1,67741926105%), oltre IVA come per legge.
[omissis]
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