Collegio Arbitrale costituito da:
Prof. Avv. Mauro Orlandi (Presidente) – Ing. Arturo Varzi (Arbitro) – Ing. Francesco D’Ippolito (Arbitro)
3.3. Il quesito n. 2 (riserve R2, R6, R7, R9, R11) ed il quesito n. 3 ad esso subordinato.
Con il presente quesito, in correlazione alle riserve R2, R6, R7, R9, R11 iscritte nel registro di contabilità e confermate nello Stato Finale, l’impresa ha avanzato la richiesta del risarcimento di maggiori oneri, originariamente quantificati in complessivi € 2.070.394,50 – poi ridotta ad € 783.078,10, con la prima memoria difensiva – derivati a suo carico dalla lievitazione dei costi intervenuta nel periodo di differimento e traslazione temporale dei lavori.
Il Collegio ritiene la domanda ammissibile e fondata, entro i limiti di seguito definiti.
Va preliminarmente osservato che il contratto per cui è causa doveva avere una durata di 300 giorni a decorrere dal verbale di consegna del 7 agosto 2007. Dalla ricostruzione dei fatti e da quanto già accertato dal Collegio con riferimento al quesito n° 1 è invece emerso che, per responsabilità interamente imputabile al Comune di YYY – ad eccezione del maggior tempo pattuito con l’atto di sottomissione e delle sospensioni per avverse condizioni climatiche – il contratto ha avuto una durata di 660 giorni (dal 7 agosto 2007 in cui è stata disposta la consegna dei lavori alla data del 28 maggio 2009 in cui sono stati ultimati i lavori), con uno slittamento dell’impegno contrattuale di 360 giorni e conseguente esposizione dell’ATI al rincaro dei costi di tutti i fattori produttivi.
L’ATI, infatti, come accertato dal Collegio, per ragioni non ascrivibili a propri comportamenti o responsabilità, né in alcun modo prevedibili ed/od evitabili, è stata costretta ad eseguire le opere in un arco temporale successivo a quello pattuito e preventivato in fase di formulazione dell’offerta, caratterizzato da un aumento dei costi di tutti i fattori della produzione. Aumento cui, al contrario, non sarebbe stato esposto ove la sequenza normale e prevedibile dell’appalto non fosse stata alterata dal comportamento inerziale ed omissivo del Comune che, quindi, dovrà rifondere i maggiori costi sostenuti.
Il Collegio rileva che la domanda dell’ATI non è avanzata a titolo di revisione prezzi che, peraltro, è espressamente esclusa dall’art. 31, comma 1, del C.S.A., ove è pattuito che ”Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del codice dei contratti, e successive modifiche ed integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile”.
Il tradizionale meccanismo revisionale (ormai abrogato) rappresenta(va) un istituto volto a tutelare l’equilibrio economico delle prestazioni nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un regolare svolgimento del contratto, i prezzi dei fattori produttivi o dei singoli materiali di costruzione siano (fossero) soggetti a variazioni, in aumento o in diminuzione, oltre un’alea prefissata. Pertanto, il meccanismo rappresenta(va) un rimedio economico per riequilibrare l’aumento o la diminuzione del costo complessivo dell’opera esclusivamente per effetto delle variazioni di mercato e non per altre cause quali, ad esempio, la dilazione dei tempi contrattuali per fatti imputabili all’appaltatore e/o alla Stazione Appaltante.
Nel caso di specie le richieste dell’impresa esulano da compensi derivanti da accordi contrattuali e/o da una disciplina normativa specifica, ma si collocano nell’ambito di quelle forme generali di reintegrazione del pregiudizio subito per un comportamento della controparte non conforme agli obblighi contrattuali, che rende maggiormente onerosa la prestazione dell’appaltatore. Esse hanno quindi una valenza sostanzialmente risarcitoria e costituiscono una (ulteriore e distinta) voce di danno conseguente al pregiudizio subito dall’Appaltatore per l’aggravamento della propria prestazione dovuto alla violazione colpevole degli obblighi contrattuali da parte del Committente, secondo quanto già argomentato con riferimento al quesito n. 1 formulato dall’impresa.
Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in caso di allungamento dei tempi lavorativi per effetto di fatti e circostanze imputabili alla Committente, vanno ristorati i danni derivanti dall’incremento dei costi, non potendo la relativa richiesta essere configurata come richiesta di revisione dei prezzi, dal momento che essa esula dall’ambito di applicazione dell’art. 26 L. 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto attiene ad incrementi di costi elementari che si sono verificati in un periodo extracontrattuale durante il quale l’Impresa legittimamente presumeva di non dover impegnare la propria struttura organizzativa” (così Lodo 1 giungo 2005 n. 20; cfr. altresì Lodo 14 marzo 2005 n.7). Ed ancora “In caso di slittamento dei tempi esecutivi dell’appalto, vanno ristorati anche i maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi, in quanto una simile domanda non può configurarsi quale richiesta di revisione prezzi, bensì come domanda di risarcimento dei danni correlati alla traslazione nel tempo dell’esecuzione dell’opera, trattandosi della richiesta di ristoro di maggiori oneri e danni derivanti dall’alterazione dell’originario programma esecutivo” (così lodo arb. 26 luglio 2006, in Arch. Giur. Oo.PP, 2007, 26).
La domanda dell’ATI è dunque fondata nel merito, benché ammissibile limitatamente ai (soli) lavori eseguiti successivamente alla data di scadenza naturale del contratto, nell’ambito del quale l’impresa si era indubitabilmente impegnata ad eseguire le opere senza variazioni di prezzo alcuna.
Ai fini della durata contrattualmente pattuita inter partes occorre tener conto anche della novazione sulla condizione temporale intervenuta a seguito dell’atto di sottomissione, prescindendo, invece, dalle tre proroghe ( di 50 +130 + 44 giorni) disposte in corso d’opera dal Comune di YYY, per fatti esclusivamente imputabili a quest’ultimo. Pertanto, la dichiarata inammissibilità al riconoscimento dei maggiori costi afferenti l’esecuzione posticipata dei lavori, investe tutte le eseguite nei primi 390 giorni = 300 di contratto + 90 per l’atto di sottomissione) a decorrere dalla consegna dei lavori e, quindi, quelli eseguiti fino alla data del 31 agosto 2008, restando esclusi tutti quelli eseguiti fino al quarto SAL (€ 5.199.661,26) ed una piccola parte del quinto SAL. Considerato che il quinto SAL sottende il periodo di esecuzione dei lavori dal 23 agosto 2008 al 20 novembre 2008 (della durata di 89 giorni) e le opere eseguite ammontano all’importo di € 707.338,24, presupponendo un avanzamento progressivo lineare dei lavori, l’aliquota di corrispettivo contrattuale maturata nel mese di agosto 2008 può essere agevolmente quantificata in € 63.580,96 = (€ 707.338,24 / 89 gg x 8 gg). Pertanto, l’importo dei lavori per i quali non è ammissibile l’accoglimento della pretesa, per il titolo in esame, è pari ad € 5.263.242,23 (= € 5.199.661,26 + € 63.580,96). Ed ancora, considerato che l’importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 6.901.315,46 (risultante dallo stato Finale dei lavori) la quota di lavori su cui accertare l’incremento dei costi per l’esecuzione posticipata dei lavori è pari ad € 1.638.073,23 (= € 6.901.315,46 – € 5.263.242,23). Occorre rammentare che la pretesa ha natura risarcitoria con la conseguente necessità di accertare – esclusivamente – l’incremento dei costi vivi e, quindi, l’importo appena determinato, che rappresenta un corrispettivo di appalto, deve essere depurato dell’utile di impresa del 10% e, quindi, alla quota di costo di € 1.489.157,48 (= € 1.638.073,23/1,10).
Ancora sotto il profilo dell’ammissibilità della pretesa, il Collegio rileva che le richieste risarcitorie – per il titolo in esame – afferenti le lavorazioni eseguite dall’ATI successivamente alla data del 31 agosto 2008, erano già state cautelativamente computate nella riserva R7 apposta in occasione della sottoscrizione del 4° SAL e successivamente confermate ad ogni ulteriore sottoscrizione, fino alla fine dei lavori. Le riserve R9 (relativa alle lavorazioni sottese dal 5° SAL) ed R11 (afferente le lavorazioni aggiunte allo Stato Finale) costituiscono, dunque, una parziale duplicazione delle somme già rivendicate con la riserva R7. Ad ogni modo, come già evidenziato da questo Collegio, le pretese cumulativamente rivendicate dall’ATI con le riserve oggetto del quesito in trattazione, sono state oggetto di un sostanziale ridimensionamento nel primo scritto difensivo di parte attrice, nella minore somma di complessivi € 783.078,10, depurato delle suindicate duplicazioni. Il nuovo importo è stato quantificato mediante un incremento percentuale dei prezzi di contratto effettuato sulla base di una comparazione tra i prezzi di contratto ed prezzi correnti al momento di esecuzione dei lavori, desunti dal Tariffario della Regione Calabria (anno 2007), limitatamente al primo, secondo e terzo SAL, per i quali l’ATI – nell’evidenziare che trattasi di lavorazioni con corrispettivo pattuito “a corpo” – ha dichiarato di aver potuto agevolmente effettuare una accurata analisi, in quanto in possesso di idonei sottocomputi. Per i SAL successivi, in difetto di dettagliato sottocomputo, l’ATI ha applicato una percentuale di incremento uguale per tutte le lavorazioni, corrispondente a quella complessiva media desumibile dalle quantificazioni operate al 3° SAL.
Ad avviso del Collegio l’elaborazione prospettata dall’ATI non può essere accolta, poiché essa riposa su sottocomputi che non trovano un riscontro ufficiale nella documentazione versata in atti ed è riferita anche a profili dichiarati inammissibili(ad esempio 1° SAL). Reputa dunque opportuno il Collegio procedere ad una autonoma quantificazione parametrica, sulla base delle tabelle revisionali di cui al DM 31.12.1978 (con le opportune rettifiche di cui si dirà infra), al fine di tenere conto degli incrementi di prezzo desumibili dalle rilevazioni periodiche ufficiali del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Calabria-Sicilia.
Il Collegio ha quindi deciso di prendere in considerazione la tabella 6 (opere stradali con più categorie di lavori e senza scavi in sotterraneo) allegata al citato decreto ministeriale e così determinare le variazioni percentuali dei costi parametrici rappresentativi (manodopera, materiali, trasporti, noli), nel tempo compreso tra il 2° semestre 2007 (prezzi di riferimento, luglio 2007), in cui hanno avuto avvio i lavori, ed il 2° semestre 2008 (prezzi di riferimento luglio 2008); semestre,in cui sono state eseguite lavorazioni a prezzi crescenti.
Nella tabella ministeriale, i fattori produttivi dei costi assumono le seguenti incidenze percentuali:
- manodopera 22%
- materiali:
misto granulometrico 7%
pietrisco 6%
cemento 425 6%
ferro feb38K 11%
bitume 3%
totale materiali 33%
- trasporti (Autocarro) 19%
- noli:
buldozer 9%
escavatore 6%
gru 5%
martello perforatore 6%
totale noli 26%
TOTALE COSTI 100%
Pur reputando di assumere – ai fini della quantificazione delle variazioni di costo – le suindicate percentuali d’incidenza dei gruppi di costi rappresentativi, il Collegio è dell’opinione di adottare una diversa ripartizione all’interno del gruppo “materiali”, al fine tenere conto delle caratteristiche peculiari delle lavorazioni effettivamente eseguite dall’ATI a prezzi crescenti successivamente al 31 agosto 2008.
La percentuale tabellare di ferro feB38k per calcestruzzo armato assume infatti un valore improprio e spropositato (11% del costo complessivo ed del costo di tutti i materiali) considerato che (come risulta dalle annotazioni del giornale dei lavori e delle scritture contabili) alla data del 31 agosto 2008 l’ATI aveva già eseguito quasi tutte le opere in calcestruzzo armato (muri e ponte Surdo), restando da realizzare – per questa categoria – (solo) un muro di pertinenza della rotatoria A3, eseguito in due giorni (cfr. giornale di lavoro, 2-3.12.2008) nonché le aiuole spartitraffico realizzate in calcestruzzo armato, per un valore trascurabile rispetto alla totalità dei lavori residuali.
Dalle annotazioni del giornale dei lavori e dalle scritture contabili risulta che il periodo successivo al 31 agosto 2008 sia stato caratterizzato dall’esecuzione delle pavimentazioni (cordoli, marciapiedi, pista ciclabile, conglomerati bituminosi) la cui incidenza economica assume valore rilevante nel quadro dei lavori da completare. Dall’esame comparativo tra il 4 SAL (lavori eseguiti fino al 23 luglio 2008) e lo Stato Finale dei Lavori risulta infatti che, nel periodo de quo, tra le opere ancora da eseguire per un importo complessivo di € 1.701.654,19 (= € 6.901.315,45 – € 5.199.661,26), rientrano le pavimentazioni, per un importo di € 1.072.565,16 (= € 1.661.813,99 – € 589.248,83) con una incidenza del 63% circa.
Ad avviso del Collegio appare coerente con il reale andamento dei lavori l’attribuzione al prezzo del ferro di una percentuale adeguata (del 3%) alle opere realizzate; come pure la ridistribuzione della quota in eccesso (8%) sui materiali che, nell’ambito del gruppo tabellare ai fini revisionali, appaiono più congruamente rappresentativi delle lavorazioni svolte.
Sono individuati, nella fattispecie, il cemento (per la parte di calcestruzzi, cordoli, aiuole spartitraffico, pavimentazioni marciapiedi, piste ciclabili) e il bitume. Giova segnalare come, di norma, le fluttuazioni di costo di pietre per rivestimento e marmi naturali seguono dinamiche molto simili a quelli dei leganti (cementi) e come le variazioni di costo del cemento consentano così di valutare anche il valore delle pavimentazioni in pietra impiegate per i marciapiedi. Il Collegio reputa congruo ripartire l’eccedenza tabellare (8%) dell’incidenza di costo relativa al ferro feB38K , in egual misura tra cemento e bitume per i quali, pertanto, si assume, rispettivamente, l’incidenza del 10% (= 6% + 4%) e del 7% (= 3% + 4%).
Sulla base delle incidenze di costo e delle rilevazioni svolte, il Collegio ha quantificato nella misura dell’ 8,462% l’aliquota percentuale da applicare ai costi di appalto, per ottenere il pregiudizio economico risarcibile all’ATI, secondo il seguente computo:
[omissis]
Pertanto per l’esecuzione posticipata dei lavori spetta all’impresa la somma di € 126.012,51 (= € 1.489.157,48 x 8,462%), con conseguente condanna del Comune di YYY al relativo pagamento.
[omissis]
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